Il comitato blocca le antenne e a Villa Castelli si comunica con i piccioni viaggiatori

Vi è mai capitato di aspettare la telefonata del medico che ha operato un vostro parente e che vi deve dare notizie sull’intervento, oppure di aspettare una telefonata da un ufficio per un lavoro importante e di girare per tutta la casa con sto telefonino in mano, col braccio a mo’ di parabolica, con la speranza che ci fosse un fottutissimo segnale?

Bene, a me si, è capitato e penso che molti miei compaesani sappiano perfettamente a cosa io mi stia riferendo perché non ho parlato mai con nessuno, da un po’ di tempo a questa parte, che mi abbia detto di avere una ricezione ottimale per le telefonate.

Parrebbe che sia stata trovata una soluzione con l’installazione di alcune antenne di telefonia mobile che, però, hanno destato il malcontento di alcuni, tanto da indurli a diffidare il Comune di Villa Castelli.

Secondo il Comitato Cittadino del Diritto alla Salute e all’Ambiente di Villa Castelli, rappresentato da Cosimina Barletta (min**ia non sapevo che addirittura avessimo un comitato per il diritto alla salute e all’ambiente; chissà se era in sala consiliare, qualche anno fa, quando abbiamo discusso di Ilva, Cerano, inquinamento e morte con illustri medici ed esponenti della tutela dell’ambiente pugliesi, chissà c’era e non me ne sono accorta), secondo il comitato quindi, ” I cittadini di Villa Castelli rischiano seriamente l’installazione selvaggia di ben quattro antenne “.

Pare che il problema sollevato dal comitato sia relativo ad un piano di installazione che avrebbe dovuto fare il comune e attraverso il quale avrebbe potuto consigliare le zone più opportune presso cui posizionare queste antenne. Non solo, il comitato spara a zero anche sulla minoranza di governo cittadino dando a tutti dei superficiali e degli inadeguati.

Ora, la vicenda che vi sto illustrando è tradotta dal burocratese secondo le mie seppur altissime capacità intellettuali però, quello verso cui vorrei portare l’attenzione dei lettori di questo blog è relativo alla opportunità o meno di questi atteggiamenti ostacolanti e lo faccio con “le carte”.

La legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico pro­dotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevi­sivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”, all’articolo 8 comma 3 dice che  l’autorizzazione comunale o la concessione edilizia ovvero la DIA sono subordinate al parere preventivo favorevole dell’ARPA .

Questo significa, in parole povere, che se non c’è prioritariamente il parere favorevole dell’Arpa sulla installazione di nuove antenne, sia il gestore che il comune poco possono discutere. Meglio ancora, io cittadino sto sereno perché se il gestore o il comune hanno previsto di installare un’antenna di telefonia mobile su un luogo che sicuramente farà danni sia alla mia salute che a livello paesaggistico, sto ben certo che Arpa Puglia non darà mai parere favorevole.

Ma siete un po’ curiosi voi lettori? Vogliamo vedere qual è la sfilza di documenti che il gestore di telefonia mobile deve presentare per ottenere il parere preventivo da Arpa? Mettetevi comodi e inforcate gli occhiali. Ci vediamo a fine elenco:

a)      Progetto dettagliato dell’installazione che contenga:

1)      i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l’insediamento dell’impianto;

2)      l’inquadramento territoriale dell’area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei  vincoli);

3)      l’inquadramento dell’intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione;

4)      le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;

5)      gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell’impianto, in prospetto e pianta, e l’indicazione della sua recinzione;

6)      la documentazione fotografica dei luoghi circostanti dal punto di vista dell’installazione delle antenne con orientamento alla direzione di puntamento delle antenne;

7)      le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;

8)      le misure previste per rendere inaccessibile gli impianti ai non addetti;

9)      la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell’antenna e con l’indicazione dei vincoli esistenti sull’area e/o sugli edifici;

10)  le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall’impianto da installare, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall’impianto in questione;

11)  le indicazioni per il rispetto dell’articolo 10;

b)      costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche tecniche:

1)      la banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l’impianto;

2)      il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;

3)      la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;

4)      la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;

5)      la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);

6)      la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;

7)      i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;

8)      la dimensione degli elementi radianti;

9)      il guadagno;

10)  il tilt elettrico o meccanico;

11)  l’altezza dal centro elettrico dell’antenna la terra (HCE);

c)      studio dell’impianto in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico con indicati:

1)      i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall’impianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dell’antenna;

2)      relazione, a firma di un tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti) e le valutazioni dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dall’impianto (in ipotesi di impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante le misure previste nell’allegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:

–         le misure di campo elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti significativi.   Questi devono essere scelti discriminando  le situazioni di maggiore rischio negli edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;

–         le misure devono essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell’antenna;

–         le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;

–         le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.

Sono sicura che avete letto tutto. Questo è quanto, e se questo non c’è, il comune non decide un tubo. Se poi vogliamo fare gli ambientalisti modello, ci andiamo a leggere e a studiare i rapporti delle più credibili associazioni ambientaliste; ci andiamo a studiare le ricerche effettuate relative ai rischi per la salute prodotte da studi scientifici validati e dopo, e solo dopo averlo fatto e aver discusso in tavole rotonde piene di cittadini interessati e coinvolti nell’argomento e desiderosi di combattere per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, solo allora diffidiamo gli enti pubblici, facciamo marce sulla città, brandiamo cartelli con i migliori slogan e facciamo sit-in avanti agli uffici.

Sinceramente, però, non mi pare affatto il caso di Villa Castelli. E ora ditemi la vostra!

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